Sez. U, Sentenza n. 2445 del 06/02/2006 (Rv. 588212 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Provvedimento di comunicazione della mancata sottoposizione a revisione della idoneità alla guida - Natura - Sanzione - Esclusione - Mera notizia di un fatto all'interno della procedura di revisione della patente - Conseguenze - Tutela innanzi al giudice amministrativo - Sussistenza - Opposizione ex art. 22 legge n. 689 del 1981 - Ammissibilità - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
Il provvedimento con il quale il Ministero dei trasporti - Motorizzazione civile - comunica agli organi di polizia che il titolare della patente di guida, nei cui confronti, ai sensi dell'art. 128, primo comma, del codice della strada, era stata disposta la revisione della idoneità alla guida, non vi si sia sottoposto, non ha contenuto sanzionatorio o comunque dispositivo, bensì è una mera notizia di un fatto, che si inserisce nella procedura amministrativa instauratasi con l'ordine di revisione della patente, procedura nella quale si configurano solo posizioni di interesse legittimo, tutelabili innanzi al giudice amministrativo. Pertanto, detto provvedimento non è impugnabile mediante la opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Cod. Strada art. 128
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)