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Sez. 1, Sentenza n. 18116 del 12/09/2005 (Rv. 582753 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI | Domanda riconvenzionale di assegno divorzile - Modi e tempi di proposizione - Termine previsto a pena di decadenza - Venti giorni prima dell'udienza di comparizione dinanzi al giudice istruttore - Formulazione della domanda nella comparsa di risposta nella fase anteriore dinanzi al presidente del tribunale - Ritualità.
Stato
decisa il 2005-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582753-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI

Nel giudizio di divorzio, il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione dinanzi al giudice istruttore segna il limite massimo per la proposizione della domanda riconvenzionale di riconoscimento dell'assegno divorzile, senza che ciò escluda la ritualità della richiesta di assegno proposta con la comparsa di risposta dinanzi al presidente del tribunale, in tempo antecedente alla udienza di prima comparizione dinanzi al giudice istruttore di cui all'art. 180 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 87 art. 8, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)