Sez. 1, Sentenza n. 2625 del 07/02/2006 (Rv. 586152 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI | Natura fin dall'origine contenziosa del procedimento di separazione - Portata - Limiti - Parificabilità dell'udienza presidenziale a quella prevista dall'art. 180 cod. proc. civ. - Esclusione - Conseguenze - Domanda riconvenzionale - Modi e tempi di proposizione - Formulazione della domanda nella comparsa di risposta depositata, nei termini di legge, anteriormente alla prima udienza dinanzi al giudice istruttore - Ritualità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI
In tema di separazione tra coniugi, alla natura fin dall'origine contenziosa del procedimento non si accompagna la configurabilità dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi in termini corrispondenti (nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione) a quelli dell'udienza prevista dall'art. 180 cod. proc. civ.: sicché, a tutti i fini che concernono i termini per la costituzione del coniuge convenuto e la decadenza dello stesso dalla formulazione delle domande riconvenzionali, deve intendersi quale udienza di prima comparizione, rilevante ai sensi dell'art. 180 cod. proc. civ. e degli artt. 166 e 167 cod. proc. civ., esclusivamente quella innanzi al giudice istruttore nominato all'esito della fase presidenziale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)