Sez. 3, Sentenza n. 9688 del 16/11/1994 (Rv. 488652 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore - Conducente non abilitato alla guida - Clausola della polizza escludente la garanzia assicurativa - Portata - Superamento dell'esame di guida da parte del conducente del veicolo assicurato - Rilascio della patente non ancora realizzatosi - Risarcimento del danno da parte dell'assicuratore al terzo danneggiato dal sinistro. Diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
La clausola della polizza che esclude la garanzia assicurativa per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore nel caso in cui il conducente non sia abilitato alla guida, si riferisce all'intero procedimento per il rilascio della patente che si conclude con l'autorizzazione prefettizia, non con il superamento dell'esame teorico-pratico. Pertanto, se il conducente del veicolo assicurato, pur avendo superato l'esame non aveva ancora ottenuto il rilascio della patente, l'assicuratore che abbia risarcito il danno al terzo danneggiato dal sinistro ha diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato ai sensi dell'art. 18 legge 24 dicembre 1969 n. 990.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Strada art. 79 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 79 CORTE COST., Cod. Strada art. 80 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 80 CORTE COST., Cod. Strada art. 85, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 85, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 14/02/1974 num. 62 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)