Sez. 3, Sentenza n. 11534 del 16/11/1998 (Rv. 520725 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - Conducente non abilitato alla guida - Significato - Clausola della polizza escludente la garanzia assicurativa - Diritto di rivalsa dell'assicuratore - Sussistenza.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
La clausola della polizza che esclude la garanzia assicurativa per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore nel caso in cui il conducente non sia abilitato alla guida, si riferisce all'intero procedimento per il rilascio della patente che si conclude con l'autorizzazione prefettizia, non con il superamento dell'esame teorico - pratico. Pertanto, se il conducente del veicolo assicurato, pur avendo superato l'esame non aveva ancora ottenuto il rilascio della patente, l'assicuratore che abbia risarcito il danno al terzo danneggiato dal sinistro ha diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato ai sensi dell'art. 18 legge 24 dicembre.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Strada art. 79 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 79 CORTE COST., Cod. Strada art. 80 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 80 CORTE COST., Cod. Strada art. 85, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 85
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)