Sez. 3, Sentenza n. 4423 del 06/05/1994 (Rv. 486519 - 01)
Assicurazione - Assicurazione della responsabilità civile - In genere | Circolazione di veicolo guidato da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in "vigore" - Clausola di polizza escludente la garanzia assicurativa - Operatività - Portata.
Assicurazione - Assicurazione della responsabilità civile - In genere
La clausola della polizza che esclude la garanzia assicurativa per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo nel caso in cui il conducente "non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore" si riferisce all'intero procedimento per il conseguimento della patente, che si conclude con l'autorizzazione prefettizia e non con il superamento dell'esame teorico-pratico, che è solo una delle condizioni per il rilascio della patente. Pertanto, la garanzia è esclusa se il conducente del veicolo assicurativo aveva già superato l'esame di abilitazione alla guida, ma non aveva ancora ottenuto la patente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Strada art. 80 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 80 CORTE COST., Cod. Strada art. 81, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 81, Cod. Strada art. 85, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 85, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)