Sez. 5, Sentenza n. 47570 del 23/09/2016 Cc. (dep. 10/11/2016) Rv. 268417 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - IN GENERE | Congelamento dei termini di fase previsto dall'art. 297, comma quarto, cod. proc. pen. - Udienza preliminare - Applicabilità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - IN GENERE
In tema di computo dei termini della custodia cautelare, la previsione contenuta nell'art. 297, comma quarto, cod. proc. pen. che ha introdotto l'istituto del cosiddetto "congelamento" (in forza del quale, indipendentemente da un provvedimento del giudice, nel calcolo dei termini di fase non si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze, né di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza) si applica soltanto alle fasi del giudizio di primo grado e delle impugnazioni, con esclusione dell'udienza preliminare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)