Sez. 5, Sentenza n. 9781 del 15/07/2014 Cc. (dep. 06/03/2015) Rv. 262891 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - IN GENERE | Congelamento dei termini di fase previsto dall'art. 297, comma quarto, cod. proc. pen. - Giorni in cui sono tenute le udienze - Computo - Esclusione - Necessità di un provvedimento del giudice - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - IN GENERE
In tema di durata massima dei termini di custodia cautelare, l'art. 297, comma quarto, cod. proc. pen. ha introdotto l'istituto del cosiddetto "congelamento" , in forza del quale, limitatamente ai termini di fase e indipendentemente da un provvedimento del giudice, i giorni in cui sono tenute le udienza e quelli necessari per la deliberazione della sentenza non si computano, con la conseguenza che il relativo calcolo deve essere effettuato secondo il calendario comune, eliminando dal computo i giorni in cui si sono tenute le udienze, così che il termine non viene a scadere con il decorso del periodo di tempo previsto dall'art. 303 cod. proc. pen., dovendosi a quest'ultimo aggiungere un numero di giorni pari a quello delle udienze tenute.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)