Sez. 6, Sentenza n. 3412 del 26/09/2000 Cc. (dep. 22/11/2000) Rv. 217438 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | In genere - Calcolo dei Termini di fase - Modalità - Conseguenze.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
In tema di computo dei termini della custodia cautelare, il termine massimo di fase va calcolato secondo il calendario comune, eliminando dal computo, secondo la previsione dell'art. 297 comma IV cod.proc.pen., i giorni in cui si sono tenute le udienze, così che il termine non viene a scadere quando è trascorso il periodo di tempo indicato dall'art. 303 cod.proc.pen., dovendosi a tale periodo aggiungere un numero di giorni pari a quello delle udienze tenute.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)