Sez. L, Sentenza n. 5838 del 23/11/1985 (Rv. 443024 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE EX ART. 24 DELLA LEGGE N. 260 DEL 1975 - OPERATIVITÀ NEI GIUDIZI SU SITUAZIONI VERIFICATISI PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - ESCLUSIONE - DIRITTO A PENSIONE SPETTANTE CON DECORRENZA ANTERIORE, IN FORZA DELLA PREVIGENTE DISCIPLINA - PERSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE EX ART. 24 DELLA LEGGE N. 260 DEL 1975 - OPERATIVITÀ NEI GIUDIZI SU SITUAZIONI VERIFICATISI PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - ESCLUSIONE - DIRITTO A PENSIONE SPETTANTE CON DECORRENZA ANTERIORE, IN FORZA DELLA PREVIGENTE DISCIPLINA - PERSISTENZA.*
In tema di pensione d'Invalidità, l'art. 24 della legge 3 giugno 1975 n. 160, il quale fissa la soglia dell'Invalidità pensionabile nella permanente riduzione della capacità di guadagno a meno di un terzo, anziché a meno della metà (giusta quanto prescritto dalla precedente normativa di cui all'art. 10, primo comma, R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 1971), non opera, in difetto di espressa previsione di retroattività, nei giudizi pendenti su situazioni verificatesi prima della data di entrata in vigore della legge medesima (20 giugno 1975) e, pertanto, non può valere ad escludere il diritto a pensione che spetti, con decorrenza anteriore all'indicata data, in forza della previgente disciplina. (V 1636/79, mass n 397982; (V 3745/77, mass n 387412; (V 4170/75, mass n 378515; (Conf 4977/80, mass n 408850).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)