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Sez. L, Sentenza n. 3745 del 12/08/1977 (Rv. 387412 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - GRADO DI RIDUZIONE - LIMITE FISSATO DALL'ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - RETROATTIVITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387412-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - GRADO DI RIDUZIONE - LIMITE FISSATO DALL'ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - RETROATTIVITA - ESCLUSIONE.*

Il limite minimo di riduzione della capacita di guadagno a meno di un terzo, che l'art 24, comma primo, della legge 3 giugno 1975 n 160 stabilisce per la concessione della pensione di invalidita, opera dalla data di entrata in vigore di tale legge e non e dunque applicabile in relazione a situazioni determinatesi prima di tale data. (Conf 1210/77, mass n 384880; (Conf 969/77, mass n 384591; (Conf 4170/75, mass n 378515).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)