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Sez. L, Sentenza n. 4977 del 28/08/1980 (Rv. 408850 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE EX ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - OPERATIVITA NEI GIUDIZI SU SITUAZIONI VERIFICATESI PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - ESCLUSIONE - DIRITTO A PENSIONE SPETTANTE, CON DECORRENZA ANTERIORE, IN FORZA DELLA PREVIGENTE DISCIPLINA - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1980-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408850-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE EX ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - OPERATIVITA NEI GIUDIZI SU SITUAZIONI VERIFICATESI PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - ESCLUSIONE - DIRITTO A PENSIONE SPETTANTE, CON DECORRENZA ANTERIORE, IN FORZA DELLA PREVIGENTE DISCIPLINA - PERSISTENZA.*

In tema di pensione di invalidita, l'art 24 della legge 3 giugno 1975 n 160, il quale fissa la soglia dell'invalidita pensionabile nella permanente riduzione della capacita di guadagno a meno di un terzo, anziche a meno della meta - giusta quanto prescritto dalla precedente normativa (art 10, comma primo, RDL 14 aprile 1939 n 636, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n 160 del 1971) - non opera, in difetto di espressa previsione di retroattivita, nei giudizi su situazioni verificatesi prima della data di entrata in vigore della legge medesima (20 giugno 1975) e, pertanto, non puo valere ad escludere il diritto a pensione che spetti, con decorrenza anteriore alla indicata data, in forza della previgente disciplina. (Conf 1636/79, mass n 397982; (Conf 3062/78, mass n 392511; (Conf 3745/77, mass n 387412; (Conf 3661/77, mass n 387297).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)