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Sez. 5, Sentenza n. 12211 del 14/08/2002 (Rv. 556932 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - BENI NON COMPRESI | Applicazione dell'imposta - Presupposto - Bene - Appartenenza al patrimonio del "de cuius" - Fattispecie - Società di fatto comprendente immobile - Cessione delle quote - Avente data certa anteriore al decesso - Imposta - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556932-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - BENI NON COMPRESI

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione, presupposto indefettibile è l'appartenenza del bene al patrimonio del defunto, sicché, quando esso ne sia uscito in forza di atto - nella specie, la cessione di quote di una società di fatto - avente data certa (anteriore agli ultimi sei mesi precedenti il decesso), ancorché non trascritto perché il titolo non lo consentiva, l'imposta non si applica neppure in riferimento alla denuncia di successione presentata al solo scopo di poter trascrivere l'atto di trasferimento ottenuto con l'accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni dei cedenti.

Riferimenti normativi: DPR 31/10/1990 num. 346 art. 1, DPR 31/10/1990 num. 346 art. 9, DPR 31/10/1990 num. 346 art. 12, Cod. Civ. art. 2704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)