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Sez. 1, Sentenza n. 5348 del 10/06/1996 (Rv. 498031 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - BENI NON COMPRESI | Beni immobili intestati al "de cuius" ma destinati all'attività della comunione tacita familiare - Esclusione dalla base imponibile - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498031-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - BENI NON COMPRESI

In tema di imposta sulle successioni, gli immobili intestati al de cuius, destinati allo svolgimento dell'attività della comunione tacita familiare, concorrono per intero alla formazione dell'attivo ereditario, a meno che l'appartenenza degli stessi anche agli altri membri del consorzio familiare (nella specie al coniuge nella misura del 50%) non sia provata, ai sensi dell'art. 11, primo comma, n. 1) del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, mediante atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura che abbia acquistato data certa a norma del codice civile.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 8 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 637 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)