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Sez. 5, Sentenza n. 5974 del 14/03/2007 (Rv. 596940 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - DENARO, GIOIELLI, MOBILIA | Presunzione di esistenza ex art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990 - Prova contraria - Inventario redatto in conformità agli artt. 769 e segg. cod. proc. civ. - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596940-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - DENARO, GIOIELLI, MOBILIA

In tema di imposta sulle successioni, la presunzione posta dall'art. 9, comma 2, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, secondo il quale "si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico... non ne risulti l'esistenza per un importo diverso", può essere vinta solo se l'inventario ivi previsto sia redatto in conformità agli artt. 769 e seguenti cod. proc. civ., e cioè se esso risponda ai requisiti di validità formale e sostanziale fissati dal codice. Ciò in quanto, atteso che per l'applicazione dell'imposta presupposto indefettibile resta sempre l'appartenenza dei beni al patrimonio del defunto, la norma dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990, con la presunzione da essa istituita, va correlata a denaro, gioielli e mobilia che risultino di diretta pertinenza del defunto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 9, Cod. Proc. Civ. art. 769

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)