diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3558 del 29/07/1989 (Rv. 463530 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARI - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PREVIDENZIALI - ONERE PROBATORIO RELATIVO DEL CREDITORE - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1989-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463530-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARI - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PREVIDENZIALI - ONERE PROBATORIO RELATIVO DEL CREDITORE - OGGETTO.*

In materia di crediti pecuniari previdenziali (esclusi dalla rivalutazione di cui al terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ.), l'Onere probatorio del creditore di dimostrare l'incidenza della svalutazione sul proprio patrimonio, ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., può essere soddisfatto mediante ricorso alla presunzione di un determinato impiego del denaro in relazione alle condizioni e qualità personali del creditore medesimo. (V 305/88, mass n 456865; (V 4266/87, mass n 453019; (V 3382/87, mass n 452418).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)