Sez. L, Sentenza n. 3382 del 07/04/1987 (Rv. 452418 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI ASSICURATIVI DEGLI ENTI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224 COD. CIV. PER SVALUTAZIONE MONETARIA - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI ASSICURATIVI DEGLI ENTI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224 COD. CIV. PER SVALUTAZIONE MONETARIA - AMMISSIBILITÀ.*
L'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. che prevede il riconoscimento in favore del lavoratore del maggior danno subito per la svalutazione monetaria sopravvenuta, si riferisce ai soli crediti del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e non trova applicazione nel caso di crediti assicurativi degli enti di previdenza ed assistenza obbligatorie, quale quello per la pensione di Invalidità. In tal caso è invece applicabile la disposizione dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., dato il carattere generale della norma e la sua applicabilità a qualsiasi obbligazione pecuniaria che non sia stata tempestivamente adempiuta, sempre che il lavoratore fornisca la prova dell'effettivo maggior danno patito per effetto della svalutazione monetaria. (V 4812/83, mass n 429703).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)