Sez. L, Sentenza n. 1936 del 17/05/1975 (Rv. 375636 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - CLAUSOLA DI OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - SCELTA TRA GLI INTERESSI MORATORI ED IL RISARCIMENTO DEL DANNO - ESERCIZIO DA PARTE DELL'INPS - CARATTERE IRREVOCABILE - ESCLUSIONE - CONSEGUENTI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - CLAUSOLA DI OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - SCELTA TRA GLI INTERESSI MORATORI ED IL RISARCIMENTO DEL DANNO - ESERCIZIO DA PARTE DELL'INPS - CARATTERE IRREVOCABILE - ESCLUSIONE - CONSEGUENTI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.*
In tema di omissioni contributive previdenziali la clausola per cui il datore di lavoro, in caso di mancato pagamento totale o parziale dei contributi entro un dato termine, e tenuto anche all'adempimento dell'obbligazione risarcitoria (sanzione civile), toglie alla scelta esercitata dall'INPS fra la riscossione degli interessi moratori e il pagamento della sanzione civile il carattere di irrevocabilita, essendo la scelta condizionata, e quindi revocabile ove la condizione non si verifichi. In presenza di siffatta clausola il datore di lavoro e tenuto al pagamento dei contributi omessi, della sanzione civile e degli interessi moratori, che decorrono per legge dalla data delle singole scadenze rateali, non essendo richiesta la messa in mora.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 53 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)