Sez. L, Sentenza n. 2480 del 24/04/1981 (Rv. 413265 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - OBBLIGO DI VERSAMENTO DI UNA SOMMA AGGIUNTIVA PARI ALL'IMPORTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI - MOMENTO COSTITUTIVO - SCELTA DELL'INPS FRA LA RISCOSSIONE DEGLI INTERESSI MORATORI ED IL PAGAMENTO DELLE SANZIONI CIVILI - CONDIZIONE DEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI O DEGLI INTERESSI - SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DI DETTA SCELTA - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - OBBLIGO DI VERSAMENTO DI UNA SOMMA AGGIUNTIVA PARI ALL'IMPORTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI - MOMENTO COSTITUTIVO - SCELTA DELL'INPS FRA LA RISCOSSIONE DEGLI INTERESSI MORATORI ED IL PAGAMENTO DELLE SANZIONI CIVILI - CONDIZIONE DEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI O DEGLI INTERESSI - SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DI DETTA SCELTA - CONSEGUENZE.*
In tema di previdenza sociale, l'Obbligo del versamento di una somma aggiuntiva, pari all'importo dei contributi dovuti, e conseguenziale al mancato o al ritardato pagamento dei contributi stessi, ai sensi dell'art 111 del RDL 4 ottobre 1935 n 1827 e successive modifiche, e il credito correlativo dell'INPS sorge automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo. La scelta esercitata dall'istituto fra la riscossione degli interessi moratori e il pagamento delle sanzioni civili, sottoposta alla condizione del pagamento dei contributi, oppure degli interessi di mora, nel termine prescritto o assegnato, perde ogni efficacia, ove la condizione non si verifichi, sicche, in tal caso, il datore di lavoro e obbligato al pagamento, oltre che dei contributi omessi, degli interessi di mora e delle sanzioni aggiuntive. (Conf 115/78, mass n 389406, sulla prima parte; (Conf 3722/77, mass n 387383, sulla seconda parte; (Conf 1936/75, mass n 375636, sulla seconda parte; (Conf 179/72, mass n 355962, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 53 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)