Sez. L, Sentenza n. 3722 del 11/08/1977 (Rv. 387383 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - OMESSA ASSICURAZIONE - CONVENZIONE DELL'INPS CON IL DATORE DI LAVORO PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ENTRO UN DATO TERMINE, A PENA DEL PAGAMENTO ANCHE DELLE SANZIONI CIVILI - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - OMESSA ASSICURAZIONE - CONVENZIONE DELL'INPS CON IL DATORE DI LAVORO PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ENTRO UN DATO TERMINE, A PENA DEL PAGAMENTO ANCHE DELLE SANZIONI CIVILI - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
In tema di omissioni contributive previdenziali, la clausola per cui il datore di lavoro, in caso di mancato pagamento totale o parziale dei contributi entro un dato termine, e tenuto anche all'adempimento dell'obbligazione risarcitoria (sanzione civile), toglie alla scelta esercitata dall'INPS fra la riscossione degli interessi moratori ed il pagamento della sanzione civile il carattere di irrevocabilita, essendo la scelta condizionata, e quindi revocabile ove la condizione non si verifichi. In presenza di siffatta clausola il datore di lavoro e tenuto, quindi, al pagamento dei contributi omessi, della sanzione civile e degli interessi moratori, che decorrono per legge dalla scadenza delle singole rate. (Conf 1936/75, mass n 375636).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 53 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)