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Sez. 3, Sentenza n. 4759 del 19/07/1980 (Rv. 408568 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - PARERI E APPREZZAMENTI (GIUDIZI) - INAMMISSIBILITA - PORTATA - FATTISPECIE (VELOCITA TENUTA DA UN VEICOLO COINVOLTO IN UN SINISTRO).*
Stato
decisa il 1980-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408568-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - PARERI E APPREZZAMENTI (GIUDIZI) - INAMMISSIBILITA - PORTATA - FATTISPECIE (VELOCITA TENUTA DA UN VEICOLO COINVOLTO IN UN SINISTRO).*

La regola secondo cui la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi, e non gia apprezzamenti o giudizi, deve essere intesa nel senso che detta prova non puo tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giuridici del fatto: cio, pero, non significa che essa non possa esprimere anche il convincimento che del fatto e delle sue modalita sia derivato al teste per sua stessa percezione. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto che i giudici del merito potessero avvalersi dell'indicazione testimoniale relativa alla velocita tenuta da un veicolo coinvolto in un incidente stradale). (Conf 1951/77, mass n 385676; (Conf 3249/72, mass n 361054).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)