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Sez. 3, Sentenza n. 5460 del 22/08/1983 (Rv. 430392 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - IN GENERE - DEPOSIZIONE CONSISTENTE IN UNA INTERPRETAZIONE DEL TUTTO SOGGETTIVA DEL TESTE O IN UN MERO APPREZZAMENTO TECNICO DEL FATTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430392-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - IN GENERE - DEPOSIZIONE CONSISTENTE IN UNA INTERPRETAZIONE DEL TUTTO SOGGETTIVA DEL TESTE O IN UN MERO APPREZZAMENTO TECNICO DEL FATTO - IRRILEVANZA.*

Poiché la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti e non apprezzamenti o giudizi, il giudice del merito deve negare valore probatorio decisivo alla deposizione testimoniale che si traduca in una interpretazione del tutto soggettiva o in un mero apprezzamento tecnico del fatto, senza indicare dati obiettivi e modalità specifiche della situazione concreta, che possano far uscire la percezione sensoria da un ambito puramente soggettivo e trasformarla in un convincimento scaturente obiettivamente dal fatto. (nella specie, alla stregua del principio che precede, la S.C. ha reputato corretta la decisione del giudice del merito il quale - in un giudizio diretto al risarcimento del danno conseguito ad una caduta dovuta all'assunta difettosa illuminazione - non aveva riconosciuto valore decisivo alle deposizioni dei testi i quali si erano limitati ad una generica affermazione circa la non sufficienza dell'illuminazione). (V 4759/80, mass n 408568; (V 1951/77, mass n 385676; (V 3249/72, mass n 361054).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 253

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)