Sez. 3, Sentenza n. 1951 del 14/05/1977 (Rv. 385676 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - PARERI ED APPREZZAMENTI (GIUDIZI) - DIVIETO - LIMITI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - PARERI ED APPREZZAMENTI (GIUDIZI) - DIVIETO - LIMITI.*
La regola secondo cui la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti e non apprezzamenti o giudizi, deve essere intesa nel senso che tale prova non puo tradursi in un'interpretazione del tutto soggettiva o indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giuridici del fatto: il che pero, non significa che essa non possa esprimere anche il convincimento che del fatto e delle sue modalita sia derivato al teste per sua stessa percezione. (Conf 3249/72, mass n 361054).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)