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Sez. 2, Sentenza n. 12990 del 02/03/2006 Cc. (dep. 12/04/2006) Rv. 234119 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA | Indagini disposte ex art. 415 bis cod. proc. pen. - Indispensabilità - Necessità - Riferimento soltanto agli atti espressamente richiesti dall'indagato - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234119-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA

Nel corso delle indagini preliminari, la proroga dei termini di custodia cautelare in relazione alle nuove indagini a seguito delle richieste dell'indagato ex art. 415 bis cod. proc. pen. ha come presupposto non già la richiesta espressa di compimento di specifici atti, ma l'indispensabilità delle indagini che ben possono essere promosse per autonoma iniziativa del pubblico ministero, come sviluppo necessario delle prospettazioni e delle produzioni fatte dall'indagato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)