Sez. 3, Sentenza n. 28719 del 04/05/2011 Cc. (dep. 19/07/2011) Rv. 250604 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA | Indagini su richesta dell'indagato ai sensi dell'art. 415 bis cod. proc. pen. - Proroga dei termini di fase - Concedibilità - Condizioni - Individuazione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA
La proroga della custodia cautelare, nel caso in cui siano state disposte indagini integrative a seguito della richiesta dell'indagato (art. 415 bis, comma quarto, cod. proc. pen.), può essere concessa dal giudice ove ricorrano i seguenti requisiti: 1) esigenze cautelari la cui gravità renda indispensabile il protrarsi della cautela; 2) prossimità del termine di scadenza della misura cautelare detentiva; 3) impossibilità di compimento delle indagini richieste prima della scadenza dei termini di fase.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)