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Sez. 1, Sentenza n. 8515 del 22/06/2001 (Rv. 547627 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ | Eccesso - Accertamento a mezzo di strumento rilevatore - Opposizione ad ordinanza ingiunzione - Specifica contestazione in ordine alle caratteristiche dello strumento - Onere probatorio della pubblica amministrazione - Contenuto.
Stato
decisa il 2001-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547627-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ

In tema di sanzioni amministrative per eccesso di velocità nella circolazione stradale, l'omessa indicazione nel verbale d'accertamento delle caratteristiche dell'apparecchiatura di rilevazione della velocità (ed in particolare della corrispondenza di essa al tipo omologato) non comporta l'invalidità dell'accertamento stesso. Tuttavia, la contestazione dell'idoneità della fonte di prova (in sede d'opposizione ai sensi dell'art. 205 C.d.S.) sottopone la P.A. all'onere di integrare la documentazione sul punto, al fine di rendere inoppugnabile la rilevazione (la S.C. ha così cassato per omessa motivazione la sentenza che, su specifica opposizione a riguardo, aveva affermato la correttezza dell'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento, benché non fosse stata disposta l'esibizione della documentazione relativa alle caratteristiche dello strumento e sul verbale d'accertamento vi fosse mera attestazione del "regolare funzionamento" dello stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 205, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 205

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)