Sez. 1, Sentenza n. 15324 del 05/07/2006 (Rv. 591266 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ | Limiti di velocità - Violazione - Rilevazione a mezzo di apparecchiature elettroniche - Verbale di accertamento - Attestazione della verifica della effettiva funzionalità dell'apparecchio - Necessità - Esclusione - Efficacia probatoria della rilevazione elettronica - Condizioni - Mancanza di situazioni ostative al regolare funzionamento dello strumento - Prova della loro esistenza - Onere dell'opponente - Sussistenza.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ
In tema di rilevazione dell'inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche (nella specie, "telelaser"), né il codice della strada (art. 142, comma sesto) né il relativo regolamento di esecuzione (art. 345 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso: giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 142 CORTE COST., DPR 16/12/1992 num. 495 art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)