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Sez. 2 - , Sentenza n. 37811 del 26/06/2019 Cc. (dep. 12/09/2019) Rv. 277088 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Annullamento con rinvio dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare coercitiva - Riesame in sede di rinvio - Deposito dell'ordinanza nel termine previsto di trenta giorni - Necessità - Sostituzione della misura coercitiva con misura interdittiva nelle more del giudizio di rinvio - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277088-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE

Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento dell'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva, il tribunale del riesame deve depositare il provvedimento nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., a pena di perdita di efficacia della misura, anche se, nelle more del giudizio di rinvio, la misura coercitiva sia stata sostituita ex art. 299 cod. proc. pen. con una misura interdittiva.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)