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Sez. 5, Sentenza n. 18572 del 08/01/2016 Cc. (dep. 04/05/2016) Rv. 267219 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Riesame in sede di rinvio - Deposito dell'ordinanza - Termine superiore ai 30 giorni previsto dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2016-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267219-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE

In materia di impugnazione di misure cautelari personali, il termine superiore ai "trenta giorni dalla decisione", indicato per il deposito dell'ordinanza del tribunale del riesame dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., è applicabile alla decisione che intervenga in sede di giudizio di rinvio conseguente all'annullamento di un'ordinanza "de libertate", in ragione della novella di cui all'art. 13 della legge 16 aprile 2015 n.47, che, introducendo il comma quinto bis dell'art. 311 cod. proc. pen., ha equiparato la disciplina del procedimento a seguito di rinvio a quella ordinaria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 5 n. 2, Legge 16/04/2015 num. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)