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Sez. 2, Sentenza n. 20248 del 06/05/2016 Cc. (dep. 16/05/2016) Rv. 266898 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI | Ordinanza emessa a seguito di annullamento con rinvio - Mancato rispetto del termine per il deposito - Conseguenze - Perdita di efficacia della misura - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266898-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI

In caso di ordinanza cautelare emessa a seguito di annullamento con rinvio, su istanza dell'imputato, di un provvedimento confermativo della misura coercitiva, il mancato rispetto del termine di trenta giorni per il deposito dell'ordinanza ne comporta la perdita di efficacia, non essendo prevista la possibilità di un termine più lungo, non eccedente i quarantacinque giorni, che il tribunale può disporre per la sola ordinanza emessa ex art. 309 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)