Sez. 3, Sentenza n. 2560 del 03/03/1992 (Rv. 476020 - 01)
Competenza civile - Incompetenza - Sentenza (efficacia) | Incompetenza del giudice adito - Dichiarazione - Sentenza - Impugnazione con l'istanza di regolamento di competenza o conflitto ex art. 45 cod. proc. civ. - Omissione - Conseguenze.
Competenza civile - Incompetenza - Sentenza (efficacia)
La sentenza che dichiari l'incompetenza del giudice adito, anche quando sia pronunciata per ragioni di materia o di competenza territoriale inderogabile, se non è impugnata con l'istanza di regolamento di competenza ed il giudice ritenuto competente non abbia sollevato conflitto ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ., rende incontestabile, ai sensi dell'art. 44 cod. proc. civ., l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata e la competenza del giudice indicato dinnanzi al quale la causa sia stata tempestivamente riassunta, con la conseguenza che resta precluso alle parti l'impugnazione, per ragioni attinenti alla competenza, delle ulteriori pronunce, come al giudice dei successivi gradi del giudizio la possibilità di rilevare di ufficio l'insussistenza della sua competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)