Sez. 1, Sentenza n. 8047 del 22/07/1995 (Rv. 493397 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER MATERIA | Rilevabilità di ufficio - Limiti.
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER MATERIA
Il principio della rilevabilità di ufficio, in ogni stato e grado del processo, della questione della competenza per materia (o, per analogia di disciplina, quella della competenza per territorio inderogabile, ovvero funzionale) deve essere coordinato col sistema delle impugnazioni, sicché la questione stessa rimane preclusa non soltanto da una statuizione sulla competenza non impugnata, ma anche da una statuizione di merito, passata in giudicato, che presuppone l'affermazione della competenza del giudice che l'ha emessa.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)