Sez. U, Ordinanza n. 115 del 19/02/1990 (Rv. 465403 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPECIALE - LITISCONSORTI SOSTANZIALI INDEBITAMENTE PRETERMESSI - 465403 DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPECIALE - LITISCONSORTI SOSTANZIALI INDEBITAMENTE PRETERMESSI - 465403 DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE.*
Anche con riguardo alle pronunce del giudice speciale, la legittimazione al ricorso per Cassazione spetta esclusivamente a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte, alla stregua delle risultanze della decisione impugnata, e, pertanto, deve essere negata in favore di altri soggetti, con la conseguenziale inammissibilità dell'impugnazione da essi proposta, senza che rilevi a tal fine la circostanza che i medesimi abbiano veste di litisconsorti sostanziali indebitamente pretermessi. (V 5695/83, mass n 430601; (V 5618/79, mass n 402214).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)