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Sez. 2, Sentenza n. 5618 del 26/10/1979 (Rv. 402214 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - LITISCONSORTE NECESSARIO PRETERMESSO - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA NOTIFICATAGLI - INSUSSISTENZA - MEZZI DI TUTELA ESPERIBILI PER IL PREGIUDIZIO DERIVANTE DALLA PRETERMISSIONE - PROMOZIONE DI UNA CAUSA SEPARATA E OPPOSIZIONE DI TERZO.*
Stato
decisa il 1979-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402214-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - LITISCONSORTE NECESSARIO PRETERMESSO - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA NOTIFICATAGLI - INSUSSISTENZA - MEZZI DI TUTELA ESPERIBILI PER IL PREGIUDIZIO DERIVANTE DALLA PRETERMISSIONE - PROMOZIONE DI UNA CAUSA SEPARATA E OPPOSIZIONE DI TERZO.*

Il litisconsorte necessario pretermesso, in quanto estraneo al giudizio in cui e stata pronunciata la sentenza, non ha titolo ne interesse a dolersi di una pronunzia che non lo riguarda; ne la sua legittimazione puo derivare ex post dall'avvenuta notificazione a lui della sentenza impugnata, giacche, non essendo destinatario del comando del giudice, detta notificazione non puo determinare la formazione del giudicato nei suoi confronti. Egli puo far valere il pregiudizio che gli deriva dalla sua mancata partecipazione al giudizio, e fare dichiarare la nullita della sentenza, sia promuovendo una causa separata, sia utilizzando il rimedio dell'opposizione di terzo. (Conf 1937/77, mass n 385656; (Conf 2033/69, mass n 341286).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)