Sez. U, Sentenza n. 9753 del 18/11/1994 (Rv. 488691 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA | Condizione - Formale assunzione della qualità di parte in base alle risultanze della sentenza impugnata - Litisconsorti sostanziali indebitamente pretermessi - Legittimazione all'impugnazione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA
La legittimazione al ricorso per cassazione spetta esclusivamente a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte, alla stregua delle risultanze della decisione impugnata e, pertanto, deve essere negata in favore di altri soggetti, con la consequenziale inammissibilità dell'impugnazione da essi proposta, senza che rilevi a tal fine la circostanza che i medesimi abbiano veste di litisconsorti sostanziali indebitamente pretermessi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)