Sez. 2, Sentenza n. 7269 del 12/05/2003 (Rv. 562929 - 01)
DEMANIO - INIZIO, MODIFICAZIONI E CESSAZIONE DELLA DEMANIALITÀ - INIZIO (CLASSIFICAZIONE) | Beni patrimoniali indisponibili - Destinazione ad uso pubblico disposta per legge - Atto amministrativo di destinazione a pubblico servizio - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
DEMANIO - INIZIO, MODIFICAZIONI E CESSAZIONE DELLA DEMANIALITÀ - INIZIO (CLASSIFICAZIONE)
L'art. 826, terzo comma cod. civ. richiede, ai fini della appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile della pubblica amministrazione la concreta ed effettiva destinazione dello stesso ad un pubblico servizio. Tuttavia, nella ipotesi in cui non sia la pubblica amministrazione a destinare un immobile ad un pubblico servizio, ma sia il legislatore, che ne decida la costruzione - come avvenuto con il d.l.C.P.S. 10 aprile 1947, n. 261 per le assegnazioni di alloggi ai senza tetto per cause di guerra - il bene rientra senz'altro nella categoria dei beni indisponibili non appena tale costruzione sia realizzata, non essendo necessario che la sua destinazione ad un pubblico servizio, già affermata dalla legge, abbia concreta ed effettiva attuazione attraverso un successivo provvedimento amministrativo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 10/04/1947 num. 261
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)