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Sez. 2, Sentenza n. 5867 del 13/03/2007 (Rv. 595412 - 01)

DEMANIO - INIZIO, MODIFICAZIONI E CESSAZIONE DELLA DEMANIALITÀ - INIZIO (CLASSIFICAZIONE) | Beni patrimoniali indisponibili - Effettiva destinazione ad uso pubblico - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595412-01

DEMANIO - INIZIO, MODIFICAZIONI E CESSAZIONE DELLA DEMANIALITÀ - INIZIO (CLASSIFICAZIONE)

Affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili perché "destinati ad un pubblico servizio", ai sensi dell'art. 826, terzo comma, cod. civ. deve sussistere un doppio requisito: la manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico, e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio, e l'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio. (Nella specie, la S.C., rigettando il ricorso proposto, ha confermato la sentenza impugnata con la quale gli attori originari erano stati dichiarati proprietari per intervenuta usucapione di un fondo per il quale non era stato adottato alcun provvedimento amministrativo né, tanto meno, vi era stata un'attuazione concreta di una pubblica utilità, per quanto dimostrato dalla circostanza che, dal momento in cui la legge 491 del 1971 aveva comportato il trasferimento del terreno non occupato dalla strada ferrata in origine prevista al Comune e fino al 1999, non vi era stata alcuna attività da parte del Comune ricorrente che avesse impresso un tale scopo all'area controversa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 824, Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1145, Cod. Civ. art. 1158, Legge 03/07/1971 num. 491 art. 8 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)