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Sez. U, Sentenza n. 10733 del 02/12/1996 (Rv. 500970 - 01)

PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - INDISPONIBILE - PER DESTINAZIONE | A pubblico servizio - ConfigurabilitĂ  - Condizioni - Bene - Destinazione effettiva allo specifico servizio - NecessitĂ .
Stato
decisa il 1996-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500970-01

PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - INDISPONIBILE - PER DESTINAZIONE

Un bene, in tanto può considerarsi appartenente al patrimonio indisponibile per essere destinato a pubblico servizio a norma del terzo comma dell'art. 826 cod. civ., in quanto abbia una effettiva destinazione a quel servizio, non essendo sufficiente la determinazione dell'ente pubblico di imprimere al bene il carattere di patrimonio indisponibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 826 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)