Sez. U, Sentenza n. 10733 del 02/12/1996 (Rv. 500970 - 01)
PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - INDISPONIBILE - PER DESTINAZIONE | A pubblico servizio - ConfigurabilitĂ - Condizioni - Bene - Destinazione effettiva allo specifico servizio - NecessitĂ .
PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - INDISPONIBILE - PER DESTINAZIONE
Un bene, in tanto può considerarsi appartenente al patrimonio indisponibile per essere destinato a pubblico servizio a norma del terzo comma dell'art. 826 cod. civ., in quanto abbia una effettiva destinazione a quel servizio, non essendo sufficiente la determinazione dell'ente pubblico di imprimere al bene il carattere di patrimonio indisponibile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 826 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)