Sez. L, Sentenza n. 937 del 26/01/1993 (Rv. 480453 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore | Responsabilità del datore di lavoro - Previo accertamento - Mancata violazione di specifiche norme di prevenzione ma inosservanza dell'art. 2087 cod. civ. - Sufficienza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore
Nel giudizio avente ad oggetto l'azione di regresso proposta dall'I.N.A.I.L. ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, la responsabilità penale del datore di lavoro per l'infortunio subito dal dipendente, da cui deriva il diritto dell'Istituto a conseguire la rivalsa delle prestazioni erogate, può essere accertata, anche quando non siano state violate specifiche norme di prevenzione, in relazione all'inosservanza del disposto di cui all'art. 2087 cod. civ. che impone all'imprenditore di adottare nell'esercizio della sua impresa le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)