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Sez. 3, Sentenza n. 5579 del 23/06/1997 (Rv. 505372 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - DESTINATARIO - IN GENERE | Incaricato a ricevere il pagamento ex art. 1189, primo comma, cod. civ. - Natura giuridica di rappresentante o mandatario del creditore - Esclusione - Qualità di soggetto cui viene conferito il limitato potere di ricevere la prestazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505372-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - DESTINATARIO - IN GENERE

L'incaricato a ricevere il pagamento, di cui al primo comma dell'art. 1189 cod. civ., è persona diversa sia dal rappresentante che dal mandatario del creditore, trattandosi di soggetto cui viene conferito esclusivamente il (limitato) potere di ricevere la prestazione ed i relativi atti a questa inscindibilmente connessi, così che quello scaturente dalla indicazione operata dal creditore non può ritenersi un potere rappresentativo in senso tecnico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1188, Cod. Civ. art. 1189 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)