Sez. L, Sentenza n. 14343 del 09/08/2012 (Rv. 623525 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Dimissioni del lavoratore - Principio della libertà di forma - Vigenza - Deroga - Forma scritta convenzionale - Necessità "ad substantiam" - Presunzione - Fondamento - Conseguenze - Dimissioni orali - Invalidità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto dal lavoratore con una dichiarazione di volontà unilaterale e recettizia (dimissioni), per la quale vige il principio della libertà di forma, a meno che le parti non abbiano espressamente previsto nel contratto, collettivo o individuale, una forma convenzionale, quale la forma scritta; in tal caso, quest'ultima si presume voluta per la validità dell'atto di dimissioni, a norma dell'art. 1352 cod. civ., applicabile anche agli atti unilaterali, con la conseguenza che le dimissioni rassegnate oralmente, anziché per iscritto come richiesto dalla contrattazione collettiva applicabile (nella specie, art. 130 del c.c.n.l. 8 luglio 1982 per i dipendenti del settore turismo), sono invalide per difetto della forma "ad substantiam".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1352, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Contr. Coll. 08/07/1982 art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)