Sez. L, Sentenza n. 1922 del 27/03/1982 (Rv. 419765 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - IN GENERE - FORMA DETERMINATA STABILITA IN SEDE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - ART. 1352 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - DIMISSIONI DI UN DIRIGENTE INDUSTRIALE RESE NON PER ISCRITTO EX ART. 18 DEL C.C.N.L. 2 DICEMBRE 1970 - INIDONEITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - IN GENERE - FORMA DETERMINATA STABILITA IN SEDE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - ART. 1352 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - DIMISSIONI DI UN DIRIGENTE INDUSTRIALE RESE NON PER ISCRITTO EX ART. 18 DEL C.C.N.L. 2 DICEMBRE 1970 - INIDONEITÀ.*
Il principio stabilito dall'art. 1352 cod. civ., secondo cui la Forma convenuta dalle parti per la futura conclusione di un contratto si presume voluta per la validità di esso (ad substantiam), è estensibile agli Atti unilaterali, in virtù del richiamo operato dall'art. 1324 cod. civ. ed è pertanto applicabile anche al recesso del lavoratore nel caso in cui una determinata Forma sia al riguardo stabilita in Sede di contrattazione collettiva, con la conseguenza che sono inidonee a raggiungere il risultato perseguito le dimissioni di un dirigente industriale che, in violazione dello art. 18 del contratto collettivo di categoria del 2 dicembre 1970 non siano rese per iscritto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1352, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Contr. Coll. 02/12/1970 num. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)