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Sez. L - , Ordinanza n. 7213 del 22/03/2018 (Rv. 647542 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Dimissioni del lavoratore - Forma scritta convenzionale - Presunzione ad substantiam - Estensione alle modalità di comunicazione - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647542-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI

L'atto di dimissioni, dichiarazione di volontà unilaterale e recettizia con cui il lavoratore recede dal contratto di lavoro, è soggetto al il principio della libertà di forma, a meno che le parti non abbiano espressamente previsto nel contratto, collettivo o individuale, una diversa forma convenzionale, quale la forma scritta; in tal caso, la forma convenzionale si presume voluta per la validità delle dimissioni, ex art. 1352 c.c., applicabile anche agli atti unilaterali, e si estende alle modalità di comunicazione di tale volontà, quando per essa le parti abbiano previsto un mezzo particolare al fine di evitare, nell'interesse del lavoratore, manifestazioni di volontà non adeguatamente ponderate.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, che non aveva ritenuto prescritto "ad substantiam" l'onere di forma di cui all'art. 223 c.c.n.l. commercio del 2 luglio 2004, con riferimento a dimissioni precedenti l'entrata in vigore della l. n. 188 del 2007).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1352, Legge 17/10/2007 num. 188 art. 1, Contr. Coll. 02/07/2004 art. 223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)