Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 7 giugno 1973, causa 82/72
Epigrafe
Nel procedimento 82-72,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal «Centrale Raad van Beroep» di Utrecht, nella causa dinanzi ad esso pendente fra
C. J. WALDER, residente in Bruxelles,
e
SOCIALE VERZEKERINGSBANK, con sede in Amsterdam,
domanda vertente sull'interpretazione del regolamento n. 3 del Consiglio
(relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti) e del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971 n. 1408 (relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori dipendenti ed alle loro famiglie che si spostano all'interno della Comunità),
LA CORTE,
composta dai signori, R. Lecourt, presidente; R. Monaco (relatore) e P. Pescatore, presidenti di Sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, H. Kutscher, C. Ó Dálaigh, M. Sørensen e A. J. Mackenzie Stuart, giudici;
avvocato generale: K. Roemer,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla presente controversia e lo svolgimento del procedimento si possono riassumere come segue:
paragrafo 2
1. Con provvedimento 30 marzo 1972, la Sociale Verzekeringsbank di Amsterdam liquidava al sig. C. J. Walder, cittadino olandese, nato nel 1505 e residente nel Belgio, una pensione di vecchiaia, con effetto dal 1o gennaio 1970, pari al 4 % della pensione di vecchiaia spettante al celibe a norma dell'«Algemene Ouderdomswet» (legge generale sull'assicurazione vecchiaia; in prosieguo designata come: «AOW»).
Nella motivazione del provvedimento, la Sociale Verzekeringsbank dichiarava che il Walder, benché residente nel Belgio dal 1954 e nonostante il fatto che né lui né sua moglie erano stati assicurati a norma dell'AOW, fruiva, in quanto lavoratore subordinato ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 3 (relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti), degli artt. 27 e 28 in relazione all'allegato G, III, B, a) dello stesso regolamento, i quali gli attribuivano il diritto alla pensione a norma dell'AOW, nella misura in cui egli poteva far valere come periodi di assicurazione ai sensi di detta legge «i periodi contributivi o di pagamento di premi maturati anteriormente al 1o gennaio 1957, in applicazione della legislazione olandese relativa all'assicurazione invalidità, vecchiaia, superstiti (dei lavoratori subordinati)». Avendo il Walder maturato, anteriormente al 1o gennaio 1957, un periodo di 75 settimane, arrotondate a due anni, la pensione di vecchiaia veniva liquidata dalla Sociale Verzekeringsbank nella misura sopra indicata, a norma dell'art. 40, n. 4, dell'AOW.
Nel ricorso proposto dinanzi al Raad van Beroep di Amsterdam contro detto provvedimento, il Walder deduceva che avrebbe potuto essergli liquidata una pensione di vecchiaia più elevata (33,6 % della pensione spettante al coniugato), qualora si fosse applicata, anziché il detto regolamento n. 3, la convenzione 29 agosto 1947 (4 novembre 1957) fra il Belgio e i Paesi Bassi, relativa all'applicazione delle leggi nazionali dei due paesi in materia di previdenza sociale. Secondo detta convenzione e secondo l'accordo ad essa relativo, vengono infatti presi in considerazione non solo i periodi di occupazione nei Paesi Bassi (regolamento n. 3, allegato G, III, B, a), ma anche i periodi di residenza nei Paesi Bassi dell'avente diritto (ed eventualmente di sua moglie), maturati anteriormente al 1o gennaio 1957.
Avendo il Raad van Beroep respinto il ricorso il 29 maggio 1972, il Walder interponeva appello presso il Centrale Raad van Beroep di Utrecht. Questo, con ordinanza 14 dicembre 1972, pervenuta nella cancelleria della Corte il 21 dicembre 1972, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre a questa Corte le seguenti questioni:
«Come vadano interpretati gli artt. 5 e 6 e l'allegato D del regolamento n. 3
a) Se detto regolamento sostituisca i trattati bilaterali in materia previdenziale — non menzionati all'art. 6, n. 1, lett. a) e b); n. 2, lett. a) e b) né nell'allegato D — anche qualora detti trattati riservino all'interessato un trattamento più favorevole.
b) In caso negativo; come si debba stabilire se, nel caso concreto, un trattato sia più vantaggioso del regolamento. Si deve tener conto di quanto in ultima analisi l'interessato percepirà negli altri Stati membri?
c) Come vadano interpretati in proposito gli artt. 6 e 7 e l'allegato II del regolamento n. 1408/71.»
2. La Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai propri consiglieri giuridici signori Robert C. Fischer e Jan Gijssels, in qualità di agenti, assistiti dalla sig.na Marie-José Jonczy, ha presentato osservazioni scritte a norma dell' art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
La Commissione delle Comunità europee ha svolto osservazioni orali nell'udienza dell'8 maggio 1973.
La Sociale Verzekeringsbank ha depositato, il 26 aprile 1973, delle osservazioni per la discussione orale, precisando di non essere in grado di comparire all'udienza dell'8 maggio 1973.
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 23 maggio 1973.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate dalla Commissione delle Comunità europee e dalla Sociale Verzekeringsbank
paragrafo 1
Le osservazioni presentate dalla Commissione delle Comunità europee e dalla Sociale Verzekeringsbank si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate dalla Commissione delle Comunità europee e dalla Sociale Verzekeringsbank
paragrafo 1
A — La Commissione delle Comunità europee espone anzitutto la cronistoria dei testi giuridici che interessano la controversia. Essa ricorda che l'assicurazione invalidità-vecchiaia per i lavoratori dipendenti è stata sostituita nei Paesi Bassi, a partire dal 1o gennaio 1957, dall'assicurazione vecchiaia generale, che vale per tutti i residenti (AOW).
Posto che le pensioni liquidate a norma dell'assicurazione invalidità-vecchiaia erano poco elevate, l'AOW contiene disposizioni transitorie a norma delle quali — secondo i dati forniti dalla Sociale Verzekeringsbank — i periodi anteriori al 1o gennaio 1957 sono considerati, a partire dal 15o anno di età e fino a detta data, come periodi di assicurazione, indipendentemente dal paese nel quale l'interessato risiedeva durante i periodi stessi.
In generale, questo vantaggio spetta ai cittadini olandesi purché abbiano risieduto (sia pure in modo discontinuo) durante sei anni nei Paesi Bassi, dopo aver raggiunto l'età di 59 anni.
Delle disposizioni relative all'applicazione di questo regime transitorio sono state inserite, il 4 novembre 1957, nella convenzione belgo-olandese 29 agosto 1947, ed iscritte nell'allegato D del regolamento n. 3 del 1958. Esse non sono state tuttavia inserite nel regolamento n. 3, di guisa che il vantaggio di detto regime è rimasto limitato alle relazioni belgo-olandesi.
l'osto che l'applicazione di detta disciplina aveva dato luogo a complicazioni amministrative e giuridiche, i governi belga e olandese proponevano, nel maggio 1962, di modificare l'allegato D del regolamento n. 3. Le disposizioni della convenzione belgo-olandese relative all'applicazione del regime transitorio di cui sopra venivano soppresse, e tutti i lavoratori già occupati nei Paesi Bassi venivano assoggettati allo stesso regime, cioè a quello degli artt. 27 e. 28 di detto regolamento.
Cionondimeno, onde compensare l'eventuale diminuzione dei diritti in via di maturazione, nel 1963 il regolamento n. 3 veniva completato, nell'allegato G, III, da disposizioni (sezione B) a norma delle quali, per l'applicazione degli artt. 27 e 28 del regolamento, i perodi contributivi o di pagamento di premi maturati, anteriormente al gennaio 1957, a norma delle leggi olandesi relative all'assicurazione invalidità-vecchiaia dei lavoratori subordinati, sarebbero stati assimilati ai periodi di assicurazione ai sensi dell'AOW per i periodi maturati anteriormente al 1o gennaio 1957, quindi, il sistema di calcolo dell'AOW — che è più favorevole — veniva sostituito al calcolo dell'assicurazione invalidità-vecchiaia dei lavoratori dipendenti.
Infine, il regolamento del Consiglio n. 1408/71 (GU 1971 n. L 149), adottato in occasione della revisione generale dei regolamenti n. 3 e n. 4, ha riprodotto (nell'allegato V, F, 2) diverse disposizioni della convenzione belgo-olandese, in particolare quelle relative all'assimilazione dei periodi di residenza in uno Stato membro ai periodi di residenza nei Paesi Bassi.
La Commissione ammette che, a partire dal 1962, il regolamento n. 3 — in determinati casi cui si applicano de leggi olandesi in materia di pensioni vecchiaia — ha limitato i diritti attribuiti ai lavoratori subordinati dagli accordi bilaterali fra il Belgio e i Paesi Bassi. Prendendo in considerazione, a questo punto, la prima questione, la Commissione esamina l'art. 5, 1o comma, lettera a), e l'art. 6, n. 2, lettera e), del regolamento n. 3.
A suo parere, questi articoli sono perfettamente chiari e non lasciano sussistere alcun dubbio quanto al loro carattere imperativo. Il regolamento n. 3 sostituisce le convenzioni stipulate fra Stati membri, ad eccezione delle materie che costituiscono oggetto di dette convenzioni e che si trovano elencate nell'allegato D del regolamento.
L'art. 6, n. 2, lettera e) non precisa i criteri da seguirsi per inserire una convenzione bilaterale nell'allegato D. Né da detta disposizione, né dal numero seguente, si può desumere l'esistenza di un obbligo per gli Stati membri o per il Consiglio di procedere a tale inserimento, nemmeno nel caso che questo vada a favore del lavoratore.
Dopo aver rilevato che, dato il tenore degli artt. 6 e 7 del regolamento n. 1408/71 e quello degli artt. 5 e 6 del regolamento n. 3, è opportuno che i due regolamenti siano interpretati nello stesso modo per quanto riguarda il punto controverso, la Commissione conclude che la prima e la terza questione andrebbero risolte come segue:
«Il regolamento n. 3 pone in modo imperativo il principio secondo cui esso sostituisce, nel suo ambito d'applicazione, le convenzioni bilaterali stipulate fra Stati membri. La sola eccezione a questo principio e costituita dalle disposizioni delle convenzioni bilaterali elencate nell'allegato D del regolamento n. 3 e per l'inserzione delle quali quest'ultimo non determina, del resto, alcun criterio, né impone alcun obbligo agli Stati membri.
Lo stesso vale per il regolamento n. 1408/71, il quale pone lo stesso principio all'art. 6 e prevede la stessa eccezione all'art. 7, per quanto riguarda le convenzioni di previdenza sociale elencate nel suo allegato II».
Dovendosi risolvere in senso positivo la prima questione, la Commissione ritiene inutile la soluzione della seconda.
paragrafo 2
B — In una memoria presentata per la discussione orale, la Sociale Verzeke ringsbank ribatte anzitutto alle osservazioni scritte della Commissione, precisando la portata del regime transitorio dell'AOW e rilevando che, in ogni caso, la convenzione bilaterale belgo-olandese è rimasta integralmente in vigore per quanto riguarda le persone cui non si applicano i regolamenti n. 3 o n. 1408/71. Essa osserva poi che, tenuto conto degli artt. 7 e 48, n. 2, del trattato CEE e dell'art. 8 del regolamento n. 3, è forse opportuno ammettere che i cittadini degli Stati membri diversi dai Paesi Bassi e dal Belgio devono anch'essi fruire dei vantaggi derivanti da detta convenzione bilaterale (attualmente si veda anche l'art. 3, n. 3, del regolamento n. 1408/71).
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 14 dicembre 1972, pervenuta in cancelleria il 21 dicembre 1972, il Centrale Raad van Beroep ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, delle questioni vertenti sull'interpretazione del regolamento n. 3 del Consiglio (relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti) come pure del regolamento del Consiglio n. 1408/71 (relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori dipendenti e alle loro famiglie che si spostano nell'ambito della Comunità).
punto 2
Con la prima questione si chiede alla Corte se gli artt. 5 e 6 del regolamento n. 3 vadano interpretati nel senso che questo sostituisce le convenzioni stipulate fra Stati membri in materia di previdenza sociale, non elencate nell'art. 6, nn. 1 e 2, o nell'allegato D del regolamento, e ciò pure nel caso in cui l'applicazione di dette convenzioni implichi, per l'avente diritto alle prestazioni, dei vantaggi superiori a quelli derivanti da detto regolamento.
punto 3
Lo stesso problema viene sollevato, con la terza questione, relativa all'interpretazione degli artt. 6 e 7, come pure dell'allegato II, del regolamento n. 1408/71.
punto 4
Ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 3
«A meno che sia diversamente stabilito in modo espresso nel presente regolamento, le disposizioni di questo si sostituiscono, per quanto riguarda le persone alle quali esso si applica, a quelle:
a) delle convenzioni di sicurezza sociale intervenute esclusivamente tra due o più Stati membri e degli accordi complementari a tali convenzioni».
punto 5
Inoltre, l'art. 6, n. 2, dello stesso regolamento precisa che: «Nonostante le disposizioni del presente regolamento, rimangono applicabili:
…
e) altre disposizioni delle convenzioni di previdenza sociale in quanto siano indicate nell'allegato D del presente regolamento».
punto 6
Queste disposizioni rendono manifesto che il principio della sostituzione del regolamento n. 3 alle convenzioni di previdenza sociale intervenute fra Stati membri ha carattere imperativo e non ammette eccezioni all'infuori di quelle espressamente previste.
punto 7
Il fatto che delle convenzioni sulla previdenza sociale stipulate fra Stati membri implichino, per le persone cui si applica il regolamento n. 3, dei vantaggi superiori a quelli che derivano da detto regolamento, non è quindi sufficiente a giustificare una deroga a tale principio, nei casi in cui dette convenzioni non sono espressamente menzionate dal regolamento.
punto 8
La prima questione va quindi risolta nel senso che, a norma degli artt. 5 e 6 del regolamento n. 3, questo si sostituisce, per quanto riguarda le persone cui si applica, alle convenzioni sulla previdenza sociale stipulate fra Stati membri che non siano menzionate nell'art. 6 o nell'allegato D del regolamento, e ciò pure nel caso in cui l'applicazione di dette convenzioni implichi, per l'avente diritto alle prestazioni, dei vantaggi superiori a quelli derivanti dal regolamento estesso.
punto 9
punto 10
La seconda questione diviene quindi priva di oggetto.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 11
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le osservazioni orali della Commissione delle Comunità europee,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 177,
visto il regolamento del Consiglio n. 3 (relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti),
visto il regolamento del Consiglio 14 giugno 1971 n. 1408 (relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori dipendenti ed alle loro famiglie che si spostano all'interno della Comunità),
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, in ispecie l'art. 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni deferitele dal «Centrale Raad van Beroep» con ordinanza 14 dicembre 1972, afferma per diritto:
I regolamenti del Consiglio n. 3 e n. 1408/71 sostituiscono, per quanto riguarda le persone cui si applicano, le convenzioni sulla previdenza sociale stipulate fra Stati membri che non siano menzionate negli artt. 6 e 7 o, rispettivamente, negli allegati D e II di detti regolamenti, e ciò pure nel caso in cui l'applicazione di dette convenzioni implichi, per l'avente diritto alle prestazioni, vantaggi superiori a quelli derivanti da detti regolamenti.
Firme
Lecourt
Monaco
Pescatore
Donner
Mertens de Willmars
Kutscher
Ó Dálaigh
Sørensen
Mackenzie Stuart
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 7 giugno 1973.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
R. Lecourt