Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 28 maggio 1974, causa 191/73
Epigrafe
Nel procedimento 191-73,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Sozialgericht di Friburgo nella causa dinanzi ad esso pendente fra
RUDOLF NIEMANN, residente in Mülheim,
e
BUNDESVERSICHERUNGSANSTALT FÜR ANGESTELLTE, Berlino,
domanda vertente sulla validità dell'art. 28, n. 3, 1o capoverso, del regolamento del Consiglio n. 3, relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU n. 30, del 16 dicembre 1958, pag. 561/58) e dell'art. 13, nn. 1, lett. b)) e 5, del regolamento del Consiglio n. 4 (GU n. 30, del 16 dicembre 1958, pag. 597/58) che determina le modalità d'applicazione ed integra le disposizioni del regolamento n. 3 concernente la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,
LA CORTE,
composta dai signori: R. Lecourt, presidente; A. M. Donner e M. Sørensen, presidenti di Sezione; R. Monaco, J. Mertens de Wilmars (relatore), P. Pescatore, H. Kutscher, C. Ó Dálaigh e A. J. Mackenzie Stuart, giudici;
avvocato generale: J. P. Warner,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Il provvedimento di rinvio e le osservazioni scritte presentate in virtù dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia delle CC.EE. possono essere riassunti come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il pro-cedimento
paragrafo 1
Rudolf Niemann, cittadino tedesco, nell' arco della sua carriera lavorativa ha versato contributi assicurativi per un periodo complessivo di 575 mesi, di cui 437 in Germania e 138 in Francia, dove ha lavorato dal 1o luglio 1947 al 31 dicembre 1948 e dal 1o gennaio 1950 al 31 dicembre 1959. In questi due periodi egli versava in Francia i contributi previdenziali previsti dalla legge ed in Germania i contributi volontari.
paragrafo 2
Compiuti i 65 anni il 23 maggio 1970, il Niemann presentava domanda al Bundesversicherungsanstalt (in prosieguo BVA) perché gli venissero versate le pensioni di vecchiaia spettantigli in forza dei regimi previdenziali tedesco e francese.
paragrafo 3
Con decisione 17 agosto 1970, il BVA gli concedeva una pensione pari a 1001,11 DM (assegni familiari esclusi). L'ente aveva calcolato tale importo in base all' art. 28, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 3, relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, concludendone che al Niemann, per i periodi maturati in Germania, spettava una quota proporzionale alla pensione (76 %). Tale quota, peraltro, era stata fissata escludendo dal computo totale dei periodi assicurativi i contributi volontari che il Niemann aveva versato per più di 9 anni durante il suo soggiorno in Francia. Il BVA giustificava tale esclusione invocando l'art. 13, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 4 (GU n. 30 del 16 dicembre 1958, pag. 597/58) secondo cui «quando un periodo di assicurazione obbligatoria compiuto in base alla legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo di assicurazione volontaria o facoltativa continuata compiuto in base alle legislazione di un altro Stato membro, è preso in considerazione soltanto il primo periodo».
paragrafo 4
I contributi volontari in questione erano stati considerati quindi come contributi versati a titolo di assicurazione complementare ai sensi del n. 5 dello stesso articolo.
paragrafo 5
Secondo tale criterio, la pensione attribuita al Niemann in Germania in base alla ripartizione proporzionale risultava inferiore a quella che gli sarebbe spettata in base alle sole norme tedesche in materia.
paragrafo 6
Dal canto suo, la Caisse régionale d'assurance di Strasburgo aveva fissato la pensione spettante al Niemann in Francia, in applicazione degli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3, a 162,83 FF mensili, pari a 107,29 DM. Poiché la somma delle pensioni tedesca e francese risultava inferiore alla pensione che sarebbe spettata al Niemann in base alla sola legge tedesca (1142,77 DM) il BVA, con decisione 4 novembre 1970, gli concedeva un conguaglio di 34,37 DM, a norma dell'art. 28, n. 3, 1o comma, del regolamento n. 3.
paragrafo 7
Con una successiva decisione 23 marzo 1971, il BVA confermava le conclusioni e la motivazione della decisione 17 agosto 1970.
paragrafo 8
Il Niemann, ritenendo che avrebbe potuto godere in Germania di una pensione più alta se le sue spettanze di pensione in Francia ed in Germania fossero state calcolate separatamente, ricorreva dinanzi al Sozialgericht di Friburgo, contestando la legittimità dell'applicazione dei regolamenti nn. 3 e 4 al suo caso.
paragrafo 9
Con ordinanza 15 novembre 1973, il Sozialgericht di Friburgo deferiva alla Corte la seguente questione:
paragrafo 10
«Se le disposizioni di cui all'art. 28, n. 3, 1o comma, del regolamento del Consiglio CEE, 25. 9. 1958, n. 3, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti, ed all'art. 13, n. 1, lett. b), e n. 5, del regolamento del Consiglio CEE 25. 9. 1958, n. 4, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti, siano compatibili con l'art. 51 del trattato CEE».
paragrafo 11
L'ordinanza di rinvio è pervenuta in cancelleria il 18 dicembre 1973.
paragrafo 12
La Commissione, la BVA ed il Niemann hanno presentato osservazioni scritte.
paragrafo 13
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello Statuto › A — Osservazioni del Niemann
paragrafo 1
Il Niemann fa osservare che ha lavorato in Francia quasi ininterrottamente dal 1947 al 1960 ed ha versato la quota più alta di contributi prevista dal regime pensionistico francese. Fino al 31 dicembre 1958, egli aveva maturato il diritto a due pensioni distinte. Con l'entrata in vigore, il 1o gennaio 1959, dei regolamenti nn. 3 e 4, l'importo netto della sua pensione veniva ridotto ad un livello inferiore alla sola pensione tedesca, laddove il trattato aveva invece previsto, nel suo preambolo, sensibili progressi in materia di previdenza sociale, specie per i lavoratori frontalieri. In effetti, l'applicazione delle norme comunitarie fatta dal BVA stride con il principio della irretroattività delle leggi, secondo cui una legge non può applicarsi a fatti avvenuti nel tempo anteriore alla sua emanazione, quali sono, nella fattispecie, i contributi volontari che il Niemann ha versato quando lavorava in Francia. Il BVA ha per di più leso un diritto assimilabile al diritto di proprietà, tutelato dall'art. 14 della legge fondamentale della Repubblica federale tedesca.
paragrafo 2
Il Niemann contesta poi la tesi svolta dal BVA nella sua lettera 26 luglio 1971, nella quale si assimila la sua situazione e quella dei lavoratori che prima del 1o gennaio 1957 avevano versato dei contributi assicurativi volontari ed obbligatori ad enti previdenziali di diversi paesi. Tale parificazione ha comportato l'applicazione al suo caso dell'art. 2, n. 15, della «Angestelltenversicherungs-Neuregelungsgesetz» del 23 febbraio 1957 (BGB1. 1957, pag. 119) il quale dispone che, in simili situazioni, i contributi volontari vanno considerati come versati a titolo di assicurazione complementare. Il Niemann sostiene che la sua posizione è del tutto diversa, per due ragioni principali: anzitutto egli è stato costretto a versare contemporaneamente contributi a due enti previdenziali, e poi l'importo totale della pensione assegnatagli non raggiunge nemmeno quello della pensione che gli sarebbe spettata in base ai soli contributi versati all'ente assicurativo tedesco.
paragrafo 3
I contributi versati «volontariamente» non potevano più quindi essere trasformati in «contributi di assicurazione complementare».
paragrafo 4
Il Niemann rivendica comunque il beneficio delle disposizioni derogatorie dell' art. 17 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971 n. 1408 (GU n. L 149 del 5 luglio 1971, pag. 10) — che ha sostituito il regolamento n. 3 — nonché dell'art. 15 dello stesso regolamento, il quale ammette, specie per quanto riguarda le pensioni, il cumulo di un'assicurazione volontaria stipulata in uno Stato membro con un'assicurazione obbligatoria in un altro Stato membro, a condizione che il primo Stato lo consenta, esplicitamente o implicitamente.
paragrafo 5
Egli invoca altresì, a consolidamento dei diritti da lui acquisiti, la clausola di salvaguardia prevista, per i diritti acquisiti prima del 1o ottobre 1972, dall'art. 118, n. 1, del regolamento n. 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione del re-golamento del Consiglio 21 marzo 1972 (GU n. L 74 del 27 marzo-1972, pag. 40), clausola che i regolamenti nn. 3 e 4 non contenevano.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello Statuto › B — Osservazioni del Bundesversicherungsanstalt fiir Angestellte
paragrafo 1
Il Bundesversicherungsanstalt für Angestellte ammette che il Niemann è legittimato a pretendere una pensione in base all'assicurazione stipulata in Germania, senza che sia necessario tener conto di tutti i periodi di assicurazione a norma dell'art. 27 del regolamento n. 3. Ciò non toglie che il calcolo della pensione tedesca debba effettuarsi sulla base dell' art. 28, n. 1, lett. b) del regolamento n. 3 e, di conseguenza, tenendo conto dell' art. 13, n. 1, del regolamento n. 4.
paragrafo 2
Quanto all'applicazione della regola della ripartizione proporzionale di cui all' art. 28, n. 1, lett. b), è irrilevante per calcolare la pensione spettante ad un lavoratore assicurato in forza della legislazione di più Stati membri, che si ricorra o meno al cumulo dei vari periodi assicurativi ai fini dell'acquisizione del diritto. La sola eccezione all'obbligo generale del cumulo è prevista dall'art. 28, n. 1, lett. f): in virtù del quale «l'ammontare della prestazione è determinato in virtù della sola legislazione nei cui confronti il diritto è conseguito», senza che sia necessario far scattare l'art. 27 del regolamento n. 3 e nel caso in cui, tra l'altro, non spetti alcuna pensione in un altro Stato membro in forza della legge interna.
paragrafo 3
Lo scopo della ripartizione proporzionale è quello di evitare il cumulo ingiustificato di pensioni. È quindi a buon diritto che la Corte di giustizia ha approvato l'applicazione dell'art. 28, n. 1, lett. b) del regolamento n. 3, per lo meno nei casi in cui i periodi assicurativi maturati in più Stati membri si sovrappongono (sentenze 5 luglio 1967, causa 1-67, Ciechelski/Caisse regionale de sécurité sociale du centre d'Orléans, Raccolta 1967, pag. 211; causa 2-67, De Moor/Caisse de pension des employés privés, Raccolta 1967, pag. 231).
paragrafo 4
L'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71 conferma l'ammissibilità e la conformità al trattato di una riduzione delle spettanze, anche quando queste sono attribuite senza ricorrere alla totalizzazione. Tale norma prevede infatti una riduzione delle prestazioni dovute in base alle leggi nazionali nella misura in cui il loro totale supera l'importo teorico più alto: tale importo è quello della pensione che spetterebbe all'avente diritto se tutti i periodi assicurativi fossero maturati in un solo Stato membro.
paragrafo 5
D'altra parte il Niemann è in errore quando sostiene che l'art. 13, n. 1, lett. b) può trovare applicazione solo riguardo ai periodi assicurativi maturati dal 1o gennaio 1959. Secondo l'art. 53, n. 2, del regolamento n. 3, i periodi maturati prima di tale data devono essere computati in base a tutte le disposizioni dei regolamenti nn. 3 e 4 ed, in particolare, all'art. 13, n. 1, del regolamento n. 4.
paragrafo 6
Il Niemann non può nemmeno affermare che l'applicazione dei regolamenti nn. 3 e 4 abbia limitato l'entità della pensione spettantegli al 31 dicembre 1958. In primo luogo, egli non aveva ancora alcun diritto alla pensione al momento dell'entrata in vigore di quei regolamenti; in secondo luogo, la convenzione franco-tedesca in materia di previdenza sociale, valida nei suoi confronti fino al 31 dicembre 1958, non è più applicabile in materia di vecchiaia, giacché l'interessato ha raggiunto l'età della pensione il 22 maggio 1970. La sentenza della Corte 7 giugno 1973 (causa 82-72, Walder/Bestuur der Sociale Verzekeringsbank, Raccolta 1973, pag. 599) ha infatti stabilito che «i regolamenti del Consiglio n. 3 e n. 1408/71 sostituiscono, per quanto riguarda le persone cui si applicano, le convenzioni sulla previdenza sociale stipulate tra Stati membri che non siano menzionate negli artt. 6 e 7 o, rispettivamente, negli allegati D e II di detti regolamenti, e ciò pure nel caso in cui l'applicazione di dette convenzioni implichi per l'avente diritto alle prestazioni, vantaggi superiori a quelli derivanti da detti regolamenti».
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello Statuto › C — Osservazioni della Commissione
paragrafo 1
La Commissione sostiene che occorre, in primo luogo, stabilire se dagli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3 possa desumersi l'obbligo di ricorrere alla ripartizione proporzionale in situazioni analoghe alla fattispecie.
paragrafo 2
Tanto il BVA, quanto il Niemann sono per una soluzione positiva: il primo ritiene che tale interpretazione non solo è corretta, ma anche conforme all'art. 51 del trattato; il Niemann sostiene invece che in circostanze simili il regolamento n. 3 non può applicarsi legittimamente. Anche il giudice di rinvio sembra propendere per una risposta affermativa, fondandosi sul tenore dell'art. 28, n. 3, del regolamento n. 3; egli, però, si chiede se tale disposizione sia compatibile con l'art. 51 del trattato.
paragrafo 3
Tuttavia, tale interpretazione non è esatta. Anzitutto, non può accettarsi la tesi del BVA, per la quale il principio stabilito dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui la ripartizione proporzionale presuppone necessariamente che in precedenza si sia effettuato il cumulo dei periodi assicurativi, è incompatibile con l'art. 28. L'ente tedesco è del pari in errore quando afferma, invocando le sentenze della Corte 5 luglio 1967 nelle cause 1-67 (Ciechelski, Raccolta 1967, pag. 211) e 2-67 (De Moor, Raccolta 1967, pag. 231), che il principio suddetto non si applica almeno nel caso in cui periodi contributivi maturati in uno Stato membro si sovrappongano in un dato momento a periodi maturati in un altro Stato membro.
paragrafo 4
Tale giurisprudenza non è interpretata correttamente. Nella causa 1-67, la Corte si è limitata ad affermare che l'art. 51 non ha lo scopo di consentire all'assicurato di esigere più prestazioni per lo stesso periodo assicurativo. Nelle cause 2-67 (già ricordata), 12-67 (sentenza 13 dicembre 1967, Guissart/Stato belga, Raccolta 1967, pag. 501 e segg.), 27-71 (sentenza 10 novembre 1971, Keller/Caisse regionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, Raccolta 1971, pag. 885), 140-73 (sentenza 6 dicembre 1973, Direction régionale de la sécurité sociale de la région parisienne/ Mancuso, non pubblicata), essa ha precisato questa giurisprudenza.
paragrafo 5
La Corte ha affermato (causa 2-67) che il cumulo di pensioni non è vietato da alcuna norma del regolamento n. 3, ma al contrario espressamente previsto dall'art. 11, n. 1, del regolamento stesso. Il cumulo di una prestazione concessa in considerazione di periodi assicurativi maturati in virtù della legislazione di uno Stato membro con un'altra prestazione corrisposta in un altro Stato grazie al cumulo dei periodi, a norma del regolamento n. 3, non costituisce — secondo tale sentenza — un vantaggio incompatibile con le norme comunitarie, purché i periodi non si sovrappongano. La Corte non ha affermato in alcuna occasione che si deve ricorrere automaticamente alla ripartizione proporzionale in tutti i casi di sovrapposizione. Essa si è limitata a constatare che dei cumuli di prestazioni, che possono risultare dalla sua giurisprudenza, sono inammissibili solo qualora il diritto a pensione in più Stati membri si fondi su periodi assicurativi sovrapposti. Se, invece, un diritto in uno Stato membro può sorgere indipendentemente dai periodi maturati contemporaneamente in un altro Stato membro, la riserva posta dalla Corte nelle sentenze citate dal convenuto è inefficace. La pensione va allora calcolata in base al solo diritto nazionale, tenendo conto sia dei periodi assicurativi obbligatori che di quelli volontari.
paragrafo 6
La Commissione, dunque, ritiene che l'ente assicurativo tedesco avrebbe dovuto determinare la pensione unicamente in base al diritto tedesco e che, pertanto, non si dovevano applicare gli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3, né, di conseguenza, l'art. 13 del regolamento n. 4.
paragrafo 7
Chiarito questo punto, la Commissione passa all'esame della questione deferita dal Sozialgericht di Friburgo.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello Statuto › C — Osservazioni della Commissione › a) Sull'art. 28, n. 3, 1o comma, del regolamento n. 3
paragrafo 1
L'art. 28, n. 3, 1o comma, del regolamento n. 3, prevede l'attribuzione di un conguaglio per i casi in cui si è proceduto alla ripartizione proporzionale senza che fosse necessario cumulare i periodi contributivi, cioè per i casi in cui il diritto alla pensione è fondato unicamente su contributi versati in un solo Stato. Secondo tale norma, quindi, — contrariamente all'interpretazione data dalla Corte all'art. 27 e alla restante parte dell'art. 28 — è possibile procedere alla ripartizione proporzionale anche nei casi in cui non si deve ricorrere al cumulo. La conclusione è che questa disposizione è incompatibile con l'art. 51 del trattato.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello Statuto › C — Osservazioni della Commissione › b) Sull'art. 13, n. 1, lett. b), e n. 5 del regolamento n. 4
paragrafo 1
Il Niemann, come si desume dalle sue osservazioni, considera come una violazione dei suoi diritti «acquisiti» il fatto che i periodi in cui egli ha versato contributi volontari, dal 1947 al 1959, non siano stati considerati — in applicazione dell'art. 13, n. 1, suddetto — come normali periodi contributivi da computarsi ai fini del cumulo, bensì semplicemente come contributi di valore ridotto, versati a titolo di assicurazione complementare, così come prescritto al n. 5 dello stesso articolo.
paragrafo 2
Secondo la Commissione, il problema dell'applicazione dell'art. 13 — tenuto conto delle osservazioni precedenti — non si pone nella fattispecie, dal momento che tale applicazione presuppone la possibilità di cumulo di periodi assicurativi.
paragrafo 3
Ciò premesso, non si vede come l'art. 13, nn. 1 e 5, possa violare l'art. 51 del trattato; tali disposizioni, infatti, si limitano a riecheggiare la riserva già formulata dall'art. 27, n. 1, del regolamento n. 3 per i casi di sovrapposizione di periodi. Poiché tale riserva è stata esplicitamente riconosciuta compatibile con l'art. 51 dalla sentenza della Corte nelle cause 1-67 (Ciechelski) e 2-67 (De Moor) già ricordate, analoga conclusione vale necessariamente per l'art. 13, nn. 1 b) e 5. Poiché tra gli obiettivi dell'art. 51 del trattato non rientra quello di garantire ad un assicurato il diritto di pretendere dagli enti previdenziali dei vari Stati più prestazioni per lo stesso periodo, nell'art. 13 non può configurarsi alcuna violazione di una norma superiore.
paragrafo 4
All'udienza del 3 aprile 1974, le parti e la Commissione, rappresentata dal suo agente Karpenstein, hanno sviluppato oralmente le tesi esposte nel corso della fase scritta.
paragrafo 5
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 2 maggio 1974.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con provvedimento 15 novembre 1973, pervenuto in cancelleria il 17 dicembre successivo, il Sozialgericht di Friburgo ha deferito alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, la questione del se l'art. 28, n. 3, 1o capoverso del regolamento 25 settembre 1958, n. 3 (GU n. 30, del 16 dicembre 1958, pag. 561/58) e l'art. 13, nn. 1, lett. b), e 5 del regolamento n. 4 della stessa data (GU n. 30, del 16 dicembre 1958, pag. 597/58), concernenti entrambi la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, siano compatibili con l'art. 51 del trattato.
punto 2
La causa di merito verte sulla pensione di vecchiaia spettante ad un cittadino tedesco il quale, avendo lavorato nella Repubblica federale tedesca e successivamente in Francia, ha maturato 437 mensilità assicurative nel primo Stato e 138 nel secondo. Egli, inoltre, mentre lavorava in Francia, ha continuato a versare contributi volontari in Germania.
All'interessato, grazie ai periodi maturati in Germania, spettava una pensione di vecchiaia, prescindendo dal cumulo con i contributi versati in Francia. Ciononostante, l'ente assicurativo tedesco ha calcolato la pensione:
1. cumulando i periodi maturati in Germania ed in Francia;
2. escludendo dal computo totale i contributi volontari ;
3. adottando il criterio della ripartizione proporzionale, e
4. infine, considerando che la somma pensione francese e tedesca risultava inferiore alla pensione che sarebbe spettata all'interessato in base alla sola legge tedesca, gli ha concesso un conguaglio.
Tale criterio è stato seguito in virtù dell'art. 28, n. 3, del regolamento n. 3, per il cumulo e la ripartizione proporzionale, nonché l'attribuzione del conguaglio; in virtù dell'art. 13, n. 1, lettera b) e n. 5 del regolamento n. 4 per quel che riguarda la voluta esclusione dal computo dei contributi volontari.
punto 3
Secondo l'art. 28, n. 3, del regolamento n. 3, «Se l'ammontare della prestazione alla quale l'interessato ha diritto, indipendentemente dalle disposizioni dell'art. 27, per i soli periodi di assicurazione e periodi equivalenti compiuti in virtù della legislazione di uno Stato membro è superiore al totale delle prestazioni derivanti dall'applicazione dei precedenti paragrafi del presente articolo, egli ha diritto, verso l'istituzione di tale Stato, ad un supplemento pari alla differenza».
In base all'art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 4, per cumulare i periodi assicurativi di cui all'art. 27 del regolamento n. 3 si deve applicare la regola secondo cui «quando un periodo di assicurazione obbligatoria compiuto in base alla legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo di assicurazione volontaria o facoltativa continuata compiuto in base alla legislazione di un altro Stato membro, è preso in considerazione soltanto il primo periodo».
Infine, ai sensi del n. 5 dello stesso art. 13, «Se, in virtù della lett. b) del paragrafo 1 del presente articolo, taluni periodi di assicurazione compiuti a titolo di assicurazione volontaria o facoltativa continuata in conformità alla legislazione di uno Stato membro in materia di assicurazione invalidità — vecchiaia — morte (pensioni) non sono presi in considerazione, i contributi relativi a questi periodi sono considerati come destinati a maggiorare le prestazioni dovute in virtù di tale legislazione. Se questa legislazione prevede un'assicurazione complementare, detti contributi sono computati per il calcolo delle prestazioni dovute a titolo di tale assicurazione».
punto 4
Il giudice nazionale chiede in sostanza se, nella fattispecie, le norme invocate siano state applicate interpretando correttamente il tenore della norma e, in caso affermativo, se tali disposizioni siano compatibili con l'art. 51 del trattato.
punto 5
Gli artt. 48-51 del trattato costituiscono il fondamento, la cornice ed i limiti dei regolamenti concernenti la previdenza sociale dei lavoratori migranti.
L'art. 51 impone al Consiglio di adottare, in materia di previdenza sociale, i provvedimenti «necessari» per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, ricorrendo, specie per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni previdenziali e per il calcolo di queste, al cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali.
Lo scopo degli artt. 48-51 sarebbe frustrato se i lavoratori, come conseguenza dell'esercizio del diritto di libera circolazione, dovessero essere privati dei benefici previdenziali garantiti loro in ogni caso dalla legge di un solo Stato membro.
punto 6
L'art. 51 prevede, in sostanza, l'eventualità che in base alla sola legge d'uno Stato membro il lavoratore o non riesca a fruire di una prestazione previdenziale — perché non ha maturato periodi assicurativi sufficienti — oppure abbia diritto ad una prestazione inferiore al massimo.
Per ovviare ad una siffatta situazione, tale articolo contempla a favore del lavoratore che sia stato soggetto successivamente o alternatamente alle leggi di due o più Stati membri, il cumulo dei periodi assicurativi maturati in ciascuno di questi Stati.
Pertanto non può farsi ricorso al cumulo ed alla ripartizione proporzionale — previsti dagli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3 — quando ne risulti una prestazione inferiore a quella che spetterebbe all'interessato in forza della legislazione di un solo Stato membro e sulla base dei periodi assicurativi maturati in questo Stato senza, tuttavia, che il lavoratore possa fruire di più prestazioni relativamente ad uno stesso periodo assicurativo.
punto 7
Il cumulo deve escludersi anche nel caso in cui i periodi maturati nello Stato in questione coincidano con periodi maturati in un altro Stato membro.
In effetti, se la legge di uno Stato membro consente l'affiliazione contemporanea ad enti assicurativi di due Stati membri, non si può invocare validamente l'art. 51 per negare il beneficio dell'applicazione integrale di tale legge al lavoratore nei cui confronti non si renda necessario il ricorso ai regolamenti nn. 3 e 4.
punto 8
In base a tali considerazioni, deve concludersi che l'art. 28, n. 3, del regolamento n. 3, in quanto prevede, mediante il cumulo dei periodi assicurativi e la conseguente ripartizione proporzionale, l'attribuzione di più prestazioni da parte di diversi Stati membri — la cui somma risulti, però, inferiore alla prestazione già spettante all'avente diritto in forza delle legge di un solo Stato membro — è incompatibile con l'art. 51. D'altronde, esso appare svuotato di contenuto, stante il diritto dell'interessato a fruire della prestazione più alta prevista dalla sola legislazione dello Stato membro interessato.
punto 9
L'art. 13, nn. 1, lett. b) e 5 del regolamento n. 4, adottato in esecuzione degli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3, stabilisce determinate regole per il calcolo del cumulo dei periodi — ove si renda necessario ricorrervi per l'attribuzione della prestazione più alta o semplicemente per la concessione di una prestazione — specialmente nel caso in cui l'interessato abbia contemporaneamente versato contributi obbligatori in uno Stato membro e contributi volontari in un altro.
Le disposizioni dell'art. 13 non si applicano a situazioni analoghe alla fattispecie, in cui il diritto alla pensione più alta sussiste indipendentemente da periodi assicurativi maturati in un altro Stato membro.
Dall'esame di tali norme non sono emersi elementi tali da inficiarne la validità, per cui la questione relativa è priva di contenuto.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 10
Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.
Dispositivo
LA CORTE,
statuendo sulla questione deferitale dal Sozialgericht di Friburgo, con provvedimento 15 novembre 1973, afferma per diritto:
1o L'art. 28, n. 3, del regolamento n. 3 in quanto prevede, mediante il cumulo dei periodi assicurativi e la conseguente ripartizione proporzionale, l'attribuzione di più prestazioni da parte dei diversi Stati membri — la cui somma risulti, però, inferiore alla prestazione già spettante all'avente diritto in forza della legge di un solo Stato membro — è incompatibile con l'art. 51. D'altronde, esso appare svuotato di contenuto, stante il diritto dell'interessato a fruire della prestazione più alta prevista dalla sola legislazione dello Stato membro interessato.
2o Le disposizioni dell'art. 13, nn. 1, lett. b), e 5 del regolamento n. 4 non riguardano il caso in cui il diritto alla pensione più alta sussiste indipendentemente dai periodi assicurativi maturati in un altro Stato membro e, pertanto, la questione relativa alla validità di tali norme è priva di contenuto.
Firme
Lecourt
Donner
Sørensen
Monaco
Mertens de Wilmars
Pescatore
Kutscher
Ó Dálaigh
Mackenzie Stuart
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 28 maggio 1974.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
R. Lecourt