Sez. 3, Sentenza n. 1435 del 18/04/1977 (Rv. 385148 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE - NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE - NOZIONE.*
Il dolo di una delle parti in danno dell'altra in tanto puo costituire motivo di revocazione della sentenza in quanto si concreti in artifizi o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verita; esso non comprende, invece, le ipotesi di semplici omissioni, di affermazioni non veritiere, di mancata produzione di documenti, che attengono a comportamenti censurabili eventualmente sotto il diverso profilo della lealta e probita processuale, dovendo il contegno delle parti nel processo essere valutato in relazione alla struttura del processo stesso (che e determinato dal principio del contraddittorio) ed alla regola secondo cui nessuno e tenuto a produrre (di sua iniziativa) prove contro se stesso, regola che e una diretta conseguenza del principio dell'Onere della prova. (Conf 747/73, mass n 362979).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)