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Sez. 3, Sentenza n. 1128 del 05/02/1987 (Rv. 450691 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE - RILEVANZA - CONDIZIONI - ALLEGAZIONI DI FATTI NON VERITIERI; SILENZIO SU FATTI DECISIVI O MANCATA PRODUZIONE DI DOCUMENTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450691-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE - RILEVANZA - CONDIZIONI - ALLEGAZIONI DI FATTI NON VERITIERI; SILENZIO SU FATTI DECISIVI O MANCATA PRODUZIONE DI DOCUMENTI - ESCLUSIONE.*

Il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza, a norma dello art. 395 n. L. cod. proc. civ., in quanto sussista un'attività deliberatamente fraudolenta, concretatasi in artifici o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale. Non integra invece il dolo revocatorio la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi ed il silenzio su fatti decisivi della controversia ovvero la mancata produzione di documenti. (Conf 3642/86, mass n 446543; (Conf 3768/83, mass n 428676; (Conf 1435/77, mass n 385148).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)