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Sez. 1, Sentenza n. 1229 del 07/04/1975 (Rv. 374681 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - ATTO DI MOLESTIA - ANIMUS TURBANDI - IN GENERE - NOZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374681-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - ATTO DI MOLESTIA - ANIMUS TURBANDI - IN GENERE - NOZIONE - LIMITI.*

In tema di Azione di manutenzione, per animus turbandi deve intendersi non la coscienza e volonta di compiere un atto lesivo dell'altrui possesso, bensi la coscienza e volonta di esercitare una propria situazione di possesso. Perche l'esistenza dell'animus turbandi possa essere esclusa e necessario che si accerti che colui che compie la turbativa si trovi in una situazione di possesso, nel cui Esercizio sia compreso il comportamento che viene addotto come lesivo del possesso altrui. L'intenzionalita dell'evento lesivo non e dunque necessaria perche sussista turbativa, ma questa va ravvisata ogni qual volta il comportamento non costituisca Esercizio di una situazione di possesso ed incida su una situazione di possesso altrui, rimanendo esclusa solo quando il soggetto che compie l'atto pregiudizievole abbia la giustificata convinzione di esplicare il proprio possesso e di non incidere sul possesso altrui. (V 215/72, mass n 356009; 2225/71, mass n 353025; (V 2141/71, mass n 352891).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)