Sez. 1, Sentenza n. 3541 del 21/05/1988 (Rv. 458862 - 01)
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA MODIFICAZIONE, CIRCA IL MANTENIMENTO DELLA PROLE, DELLE CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI - INTERVENTO OBBLIGATORIO - ESCLUSIONE.*
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA MODIFICAZIONE, CIRCA IL MANTENIMENTO DELLA PROLE, DELLE CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI - INTERVENTO OBBLIGATORIO - ESCLUSIONE.*
Nelle controversie riguardanti la modificazione, circa il mantenimento della prole, delle condizioni della separazione dei coniugi, che spettano per ragioni di materia alla cognizione non del tribunale per i minorenni, ma del tribunale ordinario (da individuarsi secondo le comuni regole sulla Competenza territoriale fissate dagli artt. 18 e seguenti cod. proc. civ.), deve escludersi l'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero, in difetto di espressa previsione. (V 5879/83, mass n 430722; (V 1551/83, mass n 426380).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 711
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)