diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3496 del 04/08/1977 (Rv. 387074 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - SOPRAVVENIENZA DI NORME NUOVE NEL CORSO DELLA COSTRUZIONE - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387074-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - SOPRAVVENIENZA DI NORME NUOVE NEL CORSO DELLA COSTRUZIONE - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

Le nuove norme in materia di distanze delle costruzioni sono applicabili, nei rapporti tra i privati, solo quando prima della sola sopravvenienza non si sia verificato un fatto compiuto, nel senso che la costruzione, che si vorrebbe ad esse conforme, non abbia raggiunto uno sviluppo tale da doversi considerare, anche se non ancora completa, come effettivamente sorta a distanza legittima secondo le norme anteriori. L'esistenza del fatto compiuto, al riguardo, si verifica gia con la realizzazione di quelle strutture organiche dell'edificio considerate dalla legge come punti di riferimento per la misurazione delle distanze. (V 2472/73, mass n 365891).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)